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Atto notarile


L'atto notarile e' un documento redatto e firmato dal notaio, che rappresenta un una prova legale dei fatti e degli atti giuridici che egli stesso dichiara essere avvenuti in sua presenza. La validita' di molti contratti e' messa in dubbio se, nel momento della firma, non e' presente un notaio, che rende l'atto notarile pubblico.

La formazione di un atto notarile segue un preciso iter, stabilito per legge. Innanzitutto deve essere redatto dal notaio, o in presenza dello stesso, e la firma dell'atto notarile deve essere effettuata con la presenza di entrambe le parti sottoscriventi e di almeno due testimoni. Se di comune accordo e se in possesso di particolari requisiti prescritti, le due parti possono eventualmente rinunciare alla presenza dei due testimoni, rinuncia che deve essere menzionata all'interno dell'atto notarile. Ad ogni modo va precisato che non e' possibile in alcun caso fare a meno dei due testimoni in caso di donazione, testamento o convenzione matrimoniale, a meno che non si tratti di atti notarili effettuati per testamento, donazione, convenzione matrimoniale. La funzione dei testimoni e' particolarmente rilevante, in quanto l'atto notarile, ai sensi della legge italiana, e' un atto pubblico, per cui e' stato stabilito che il notaio stesso debba avvalersi di due persone di fiducia (fidefacienti), che possono anche coincidere con i testimoni delle due parti, e devono avere i seguenti requisiti imprescindibili: essere maggiorenni, cittadini della Repubblica italiana, o stranieri che vi abbiano la residenza, devono inoltre essere in grado di agire e non avere interessi nell'atto notarile.

L'ordinamento del notariato specifica, nell'art. 51, specifica l'intestazione e il contenuto che ogni atto notarile deve avere.




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