Il testamento olografo: semplice, veloce, self-service. Ma attenti alle regole!
In tema di testamento, il termine ''testamento olografo'' indica quel tipo di documento che, come suggerisce lo stesso nome, ha come primo requisito l'olografia della scrittura. Tale atto infatti deve essere composto dalla mano del testatore con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che permetta di tenere traccia della scrittura. L'assenza di tale requisito (il testamento viene scritto da terzi o a con strumenti di battitura) implica la nullita' del testamento.
La scrittura, oltre a essere manuale, deve inoltre avere il carattere di abitualita', ovvero deve combaciare con la scrittura che il testatore usa quotidianamente.
Per attribuire la paternita' della volonta' espressa nell'atto, non e' dunque sufficiente, contrariamente a quanto si crede, la sola presenza di data e firma apposte su un documento redatto da altri o su uno stampato. L'articolo 602 del Codice Civile recita: il testamento olografo ''deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore''.
La ragione di tale prescrizione deriva dalla particolarita' di questa specifica scrittura privata; infatti, attraverso essa deve essere pienamente accertabile la provenienza dell'atto e la sua autenticita' totale. E' inoltre vincolante la chiarezza con la quale il testatore esprime la volonta' di testare (volonta' che deve essere completa e non un semplice proposito). Se il testamento viene reso valido ha efficacia di ''piena prova'' a meno che non ne venga contestata la genuinita' e la provenienza. Se alla lettura del testamento gli aventi causa o gli eredi dichiarano di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione, diviene necessario chiedere la verificazione.
Il testamento olografo, come ogni scrittura privata, puo' essere conservato da un notaio al fine di preservarlo dal pericolo di alterazione da parte di terzi. Una volta aperta la successione, il testamento viene reso noto in modo che ogni interessato venga a conoscenza del contenuto. Se qualcuno dovesse avere in custodia la scrittura privata, ha l'obbligo di presentare il documento a un notaio affinche' venga pubblicato. Se invece il testamento e' gia' in custodia di un notaio allora quest'ultimo procedera' alla registrazione.
In entrambi i casi, dopo la lettura del testamento, segue la lettura pubblica: il notaio provvede a darne comunicazione agli eredi o ai legatari, di cui conosce domicilio. Proprio in questa fase la figura del notaio riveste un ruolo importante quanto delicato: il testamento va di fatto adeguato ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'istituto del testamento, di derivazione latina, dimostra di conservare una ''moderna efficacia'' nella realta' attuale. L'importante e' seguire attentamente le prescrizioni giuridiche. Il testamento olografo e' comodo, per certi versi semplice, ma basta una piccola disattenzione per renderlo nullo.
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